Missione

Esperienza d'Arte, Cultura e Storia

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STATUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE “Esperienza d’Arte, Cultura e Storia”

Art. 1 – COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

È costituita l’Associazione culturale senza scopo di lucro denominata: “Esperienza d’Arte, Cultura e Storia”, in breve “EACS” in italiano e “EACH” in inglese (Experience of Art, Culture and History). L’Associazione ha sede in Roma. L’eventuale cambio di indirizzo o di sede nell’ambito dello stesso comune non comporterà alcuna variazione né allo statuto né ai regolamenti interni. L’Associazione EACS potrà aprire altre sedi o uffici di rappresentanza in Italia e all’estero.

L’Associazione ha struttura e contenuti democratici: la sua durata è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell’assemblea straordinaria degli associati.

Art. 2 – SCOPI E FINALITÀ

L’Associazione è un ente di diritto privato senza fine di lucro, apolitico, aconfessionale che intende uniformarsi, nello svolgimento della propria attività, ai principi di democraticità interna e della struttura, di elettività, di gratuità delle cariche associative e opera senza discriminazioni di nazionalità, religione, gruppo etnico, sesso e con la massima attenzione e rispetto verso ogni forma di credo, colore, genere e diversa abilità.

Scopo e proposito dell’Associazione EACS è promuovere la prosperità della cultura Umanistica e una visione olistica dei valori dell’umano storico anche attraverso percorsi specifici di archeologia psichica che contribuiscano all’evoluzione, alla valorizzazione e alla crescita della personalità dei soci e di ogni partecipante alle attività associative, per divenire punto di riferimento per la cooperazione allo sviluppo umano e sociale nel mondo. Per questo motivo, nell’esercitare le sue funzioni statutarie, l’Associazione EACS si ispira anche ai principi umanitari definiti dalla Carta delle Nazioni Unite.

Di conseguenza, l’Associazione EACS potrà operare in Italia e all’estero, attraverso attività pertinenti ed utili, nei modi ritenuti più idonei al conseguimento delle finalità statutarie.

Tutte le attività avranno la modalità di “laboratorio scientifico” per stimolare di volta in volta lo sviluppo creativo, intellettuale e, soprattutto, emozionale dei partecipanti e pertanto promuoveranno:

  • l’organizzazione di eventi culturali, seminari, corsi di formazione, convegni, dibattiti, visite e passeggiate, viaggi culturali, mostre, ricerche, gruppi di lavoro, rievocazioni, attività enogastronomiche, eventi multimediali, attività ludiche, workshop anche attraverso i canali web in ogni ambito dello scibile umano che contribuiscano al ritrovamento dell’identità Umanistica individuale e sociale, oltre che alla dimostrazione che l’arte di vivere, il senso estetico, il modus operandi del mondo classico possono essere di costante ispirazione nel nostro tempo e nel vissuto quotidiano;
  • la creazione di una biblioteca specifica nonché la realizzazione e la pubblicazione di periodici e testi scientifici ed artistici e di materiale editoriale, fotografico, audio e video per documentare il proprio operato, per definire le fonti di riferimento e per coadiuvare le attività dell’Associazione stessa;
  • stipulare, ove utile al perseguimento dei propri scopi, convezioni occasionali o periodiche con istituti e enti pubblici e privati, università, aziende e imprese all’interno della sua missione istituzionale e statutaria;
  • coerentemente alle proprie attività associative, l’Associazione EACS potrà svolgere qualunque attività che venga ritenuta utile per il conseguimento delle finalità associative, ivi comprese attività che prevedano contribuzioni, liberalità, e atti di mecenatismo se questo risultasse utile, e a condizione che siano del tutto marginali rispetto allo scopo istituzionale, al perseguimento dei fini statutari e sempre in base a quanto previsto dalla legislazione vigente.

Nella realizzazione delle sue attività, l’Associazione EACS potrà avvalersi di docenti, esperti in materia, artisti o altro personale specializzato, anche se estraneo all’Associazione stessa.

L’Associazione EACS rimane legalmente indipendente dall’operato individuale dei propri membri, compresi gli eventuali collaboratori di cui sopra, e si riserva di adire anche le vie legali qualora il comportamento di questi possa ledere la dignità, la serietà e gli intenti dell’Associazione stessa.

L’Associazione potrà compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie e commerciali, pubblicitarie e editoriali marginali, correlate allo scopo sociale, necessarie ed utili al raggiungimento delle sopra dette finalità e partecipare ad altre associazioni con oggetto analogo al proprio e potrà promuovere e partecipare a federazioni di associazioni analoghe, con divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate ad eccezione di quelle a esse direttamente connesse.

Art. 3 – RISORSE ECONOMICHE

L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

a) quote associative ordinarie;

b) quote associative supplementari o straordinarie;

c) donazioni, eredità, lasciti testamentari e legati;

d) erogazioni liberali e oblazioni;

e) contributi di enti pubblici e privati;

f) rimborsi derivanti da convenzioni;

g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, connesse agli scopi istituzionali;

h) entrate derivanti da manifestazioni, raccolte pubbliche di fondi e attività commerciali occasionali, connesse alla necessità di reperimento fondi per il perseguimento delle attività istituzionali;

i) ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo al fine del raggiungimento degli scopi istituzionali.

I fondi sono depositati presso l’istituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo delibera sulle seguenti operazioni finanziarie: apertura conti correnti bancari e postali; permute e alienazioni immobiliari e mobiliari, assunzioni di obbligazioni anche cambiarie e mutui ipotecari; apertura e utilizzo di aperture di credito e finanziamento di ogni tipo; stipulazioni di contratti; emissione di assegni e prelevamenti al fine della gestione dell’ordinaria amministrazione.

Nel caso di raccolta pubblica di fondi, l’Associazione dovrà redigere l’apposito rendiconto, previsto

dalle leggi vigenti.

Art. 4 – ASSOCIATI

Possono far parte all’Associazione tutti coloro che facciano domanda scritta al Consiglio direttivo. L’esame ed il conseguente accoglimento della domanda è devoluto alla competenza del Consiglio Direttivo. Nella domanda occorre dichiarare:

1) di voler partecipare alla vita associativa;

2) di voler condividere gli scopi istituzionali;

3) di accettare, senza riserve, lo Statuto;

4) di rispettare i regolamenti interni.

Per essere ammessi in qualità di Socio dell’Associazione EACS sono necessari i seguenti requisiti: maggiore età, ineccepibile condotta civile e morale e titolo di studio (Diploma di Scuola Superiore o equipollente), salvo singole eccezioni da sottoporre a delibera del Consiglio Direttivo stesso.

Gli associati si distinguono in:

  • Soci Fondatori: i firmatari dell’originario Atto Costitutivo
  • Soci Ordinari: coloro che, in possesso dei requisiti suddetti, partecipano attivamente alle iniziative e alle attività dell’Associazione, promuovendone lo sviluppo in tutti campi, in collaborazione con le linee statutarie elaborate dai Soci Fondatori.
  • Soci Collettivi: aziende, associazioni, studi professionali, organizzazioni pubbliche e private, enti pubblici e privati, nazionali, regionali e locali o esteri che operino in collaborazione nell’ambito del raggiungimento dei fini statutari.
  • Soci Onorari: personalità di rilievo, nominate direttamente dal Consiglio Direttivo per alti meriti in ambito scientifico e umanistico, sempre in riferimento alle finalità culturali previste dallo Statuto per la valorizzazione dell’Associazione. Tali soci non sono soggetti a pagamento della quota associativa e non hanno diritto di voto in Assemblea.

Tutti i soci sono tenuti al pagamento di una quota associativa annuale che verrà stabilita, di anno in anno, dall’Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo. I Soci sono anche tenuti al versamento di eventuali contributi deliberati, necessari per il raggiungimento degli scopi statutari.

Fra gli associati esiste parità di diritti e di doveri. La disciplina del rapporto associativo e le modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo sono uniformi. È esclusa espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Gli associati hanno diritto di voto per l’approvazione e le modifiche dello statuto dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione.

Ogni associato ha un voto. Il numero degli iscritti all’associazione è illimitato. La quota associativa non è restituibile in caso di recesso o di perdita della qualifica di aderente. L’attività volontaria degli associati non può essere retribuita in alcun modo; l’Associazione, entro i limiti preventivamente stabiliti, può rimborsare al volontario le spese effettivamente sostenute.

La qualifica di associato si perde:

a) per recesso, se l’associato non ha assunto l’obbligo di farne parte per un tempo determinato. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto ai consiglieri e ha effetto immediato.

b) per esclusione, deliberata dall’assemblea per gravi motivi. Sono considerati gravi motivi: mancato rispetto dei doveri statutari e regolamentari; morosità nei pagamenti delle quote associative; comportamento indegno tale da ledere materialmente e/o moralmente l’Associazione stessa.

c) per decesso.

Art. 5 – DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati hanno diritto:

- di partecipare all’assemblea, se in regola con il pagamento della quota associativa e di votare direttamente per l’approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione;

- di conoscere i programmi con i quali l’Associazione intende attuare gli scopi sociali;

- di partecipare alle attività promosse dall’Associazione;

- di usufruire di tutti i servizi dell’Associazione;

- di dare le dimissioni in qualsiasi momento.

Gli associati sono obbligati:

- ad osservare il presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;

- ad osservare i regolamenti interni;

- a pagare la quota associativa;

- a svolgere le attività preventivamente concordate;

- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell’associazione.

Art. 6 – EMBLEMA

L’emblema dell’Associazione EACS è costituito dalla lettera “X” in stampato maiuscolo, nel font Times New Roman, di colore rosso posta centralmente con una foglia d’acanto ad essa sovrapposta, in trasparenza, che ne provoca una variazione nella tonalità del colore. Tra gli spazi delle diagonali della lettera “X” si inseriscono le lettere “E”, “A”, “C”, “S”, a partire da sinistra in senso orario, che rappresentano l’acronimo del nome dell’Associazione: “Esperienza d’Arte, Cultura e Storia”, scritto anche per esteso sotto l’emblema stesso.

Art. 7 – QUOTE ASSOCIATIVE

Le quote associative si distinguono in ordinarie e straordinarie. Le quote associative ordinarie sono fissate annualmente e costituiscono la quota di iscrizione annuale; vengono proposte dal Consiglio Direttivo e ratificate dall’Assemblea dei Soci.

Le quote associative straordinarie sono quelle fissate una tantum al fine di sopperire al fabbisogno di liquidità e sono stabilite direttamente dal Consiglio Direttivo.

Art. 8 – ORGANI SOCIALI

Sono organi dell’Associazione.

a) l’Assemblea degli associati;

b) il Consiglio Direttivo;

c) il Presidente del Consiglio Direttivo;

d) il Collegio dei Revisori dei Conti, se l’Assemblea degli associati ne decide la nomina.

Art. 9 – ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

L’assemblea è costituita da tutti gli aderenti all’Associazione che si trovino in regola con il pagamento della quota associativa.

L’assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo ed è presieduta dal Presidente o, nel caso di sua impossibilità, dal Vicepresidente o da altra persona delegata dal Presidente.

Il Presidente nomina un Segretario, il quale dovrà redigere il verbale dell’assemblea controfirmandolo insieme al Presidente. Spetta al presidente dell’assemblea constatare il diritto di intervento alla stessa.

La convocazione è fatta in via ordinaria una volta all’anno, per l’approvazione del rendiconto contabile, nonché per l’approvazione degli indirizzi e del programma proposti dal Consiglio direttivo.

L’assemblea delibera, inoltre, sulla nomina dei componenti del Consiglio direttivo, del collegio dei Revisori dei Conti se previsto e degli altri eventuali organi sociali qualora individuati dai regolamenti.

L’avviso di convocazione dell’assemblea ordinaria, recante la data della prima riunione e dell’eventuale seconda riunione può avvenire mediante comunicato per iscritto (lettera semplice), spedito via posta o via fax oppure via e-mail a ciascun interessato, a cura del Presidente del Consiglio direttivo o di chi ne fa le veci, oppure può essere reso pubblico nella sede sociale o pubblicato nel sito Web dell’Associazione, in tutti i casi, almeno otto giorni prima della data fissata per l’assemblea di prima convocazione e deve contenere l’Ordine del giorno dettagliato, giorno, ora e luogo di riunione che potrà anche essere diverso da quello della Sede sociale.

Le deliberazioni dell’assemblea sono prese a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del rendiconto contabile e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno voto.

Ogni socio avente il diritto di voto può farsi rappresentare per delega da altro socio ordinario ed ogni socio non può avere più di una delega. Ogni socio ha diritto ad un voto.

Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole dei almeno tre quarti degli associati in prima convocazione; in seconda convocazione è sufficiente il voto della maggioranza dei presenti.

L’assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

Possono essere convocate dal Presidente del Consiglio Direttivo assemblee straordinarie che deliberano con il voto favorevole di due terzi degli associati. All’assemblea straordinaria sono riservate le seguenti deliberazioni:

a) modifiche dello Statuto;

b) scioglimento dell’Associazione;

c) nomina e poteri dei liquidatori;

d) elezione di un nuovo consiglio nei casi previsti.

Art. 10 – CONSIGLIO DIRETTIVO

L’associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da almeno 3 (tre) membri fino ad un massimo di 7 (sette) nominati dall’Assemblea. Il Consiglio Direttivo resta in carica un anno ed i suoi componenti possono essere rieletti.

Se nel corso dell’anno vengono a mancare uno o due consiglieri, subentrano nella carica quelli che immediatamente seguono nella graduatoria delle votazioni.

Ove per dimissioni o altri motivi vengano a mancare tre o più consiglieri, il Presidente dovrà convocare un’assemblea straordinaria per l’elezione di un nuovo Consiglio.

Nella prima riunione il Consiglio Direttivo nomina il Presidente ed il Vice Presidente, scegliendoli fra i suoi componenti, nomina inoltre anche il Segretario e il Tesoriere scegliendoli anche tra i soci non consiglieri.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta all’anno, in anticipo di almeno quindici giorni sulla prevista riunione dell’Assemblea dei Soci, per redigere il rendiconto contabile, su convocazione del Presidente o, in sua assenza o impedimento, del Vicepresidente.

Le riunioni straordinarie si terranno in caso di necessità sia per volere del Presidente o, in sua assenza o impedimento, del Vicepresidente, sia dietro richiesta motivata e sottoscritta da almeno tre Consiglieri.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente del Consiglio.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente.

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

a) accogliere o respingere le domande di ammissione e di dimissione degli Associati;

b) stabilire le norme di svolgimento di ciascun evento e la relativa organizzazione;

c) adottare provvedimenti disciplinari;

d) compilare il rendiconto contabile;

e) fissare la quota ordinaria di ammissione;

f) stabilire eventuali quote suppletive;

g) eleggere il Presidente del Consiglio Direttivo, il Tesoriere e il Segretario;

h) nominare comitati o commissioni interne;

i) gestire l’ordinaria amministrazione; assumere personale dipendente, stipulare contratti di collaborazione; conferire mandati a professionisti;

l) aprire rapporti con istituti di credito e curare la parte economico-finanziaria dell’Associazione; sottoscrivere contratti per mutui e finanziamenti; sottoscrivere contratti necessari per il buon funzionamento dell’Associazione;

m) redigere il regolamento al fine della gestione interna.

Art. 11 – IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Presidente, per delega del Consiglio Direttivo, rappresenta l’associazione in ogni evenienza. In caso di impedimento o di assenza, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente. Il Presidente del Consiglio Direttivo ha le seguenti funzioni:

a) convocare il Consiglio Direttivo;

b) curare l’esecuzione delle deliberazioni prese dal Consiglio Direttivo e dalle Assemblee dei Soci;

c) soprintendere l’amministrazione economica e vigilare l’operato del Tesoriere.

Al Presidente inoltre spetta la firma sociale e la rappresentanza del sodalizio di fronte a terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione, nominando all’uopo avvocati e procuratori.

Il Presidente può rilasciare procure e delegare la firma e la rappresentanza a membri del Consiglio Direttivo, determinandone i poteri.

Art. 12 – IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali viene espressamente delegato.

Art. 13 – IL SEGRETARIO E IL TESORIERE

Al Segretario spettano i seguenti compiti:

1) la redazione dei verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea. I verbali devono essere sottoscritti dal Presidente e dal segretario dopo la loro ratifica e devono essere tenuti a disposizione dei soci che ne vogliano prendere visione;

2) la diffusione delle notizie e comunicazione interne e con l’estero;

3) l’aggiornamento dell’elenco dei soci comprese le disponibilità e le risorse individuali;

4) la cura degli aspetti tecnico-organizzativi dell’associazione;

Al Tesoriere spettano i seguenti compiti:

1) la riscossione delle entrate a qualsiasi titolo;

2) l’effettuazione dei pagamenti per le spese ordinarie e straordinarie;

3) la tenuta del registro delle entrate e delle uscite;

4) la predisposizione del Rendiconto consuntivo e della situazione patrimoniale;

5) la predisposizione del Rendiconto preventivo sulla base delle indicazioni fornite dal Consiglio Direttivo.

Tutto quanto concerne il punto 4) della carica di Segretario e i punti da 1) a 5) per la carica di tesoriere devono essere sottoposti all’approvazione del Presidente.

Art. 14 – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Se l’Assemblea ritiene necessario nominare il Collegio dei Revisori dei Conti, i membri vengono eletti tra coloro, anche non soci, i quali siano in possesso di comprovata moralità e di preparazione professionale in materia contabile e fiscale. Se nominato, il Collegio è composto di tre membri. L’assemblea dei soci provvede alla nomina di un presidente tra questi tre. I revisori vigilano sull’amministrazione dell’associazione e sulla regolare tenuta della contabilità. I revisori vigilano sull’operato dei consiglieri, affinché le loro scelte siano compatibili con gli scopi dell’associazione e abbiano, quale fine, l’esercizio delle funzioni istituzionali. I revisori si riuniscono almeno ogni tre mesi per il controllo della contabilità, della cassa e della banca. Al termine di ogni riunione, i revisori redigono apposito verbale da trascrivere sul Libro delle deliberazioni del Collegio dei Revisori. Il primo Consiglio dei Revisori dei Conti viene eventualmente nominato in occasione della prima assemblea degli associati.

Art. 15 – RENDICONTO CONTABILE

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Ogni anno deve essere redatto apposito rendiconto contabile economico e finanziario, dal quale devono risultare, con chiarezza e precisione i beni, i contributi, i lasciti ricevuti, le altre entrate e uscite per voci analitiche.

Il Consiglio Direttivo deve altresì predisporre anche il bilancio preventivo per l‘anno successivo.

Art. 16 – PATRIMONIO SOCIALE

Le quote degli associati, i contributi, le erogazioni, le donazioni, i lasciti, le entrate e i beni acquistati con queste attività costituiscono il patrimonio sociale dell’associazione. I singoli associati, durante la vita dell’associazione, non possono chiederne la divisione.

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul patrimonio sociale.

Art. 17 – DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DI UTILI

È fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 18 – INTRASMISSIBILITÀ E NON RIVALUTABILITÀ DELLA QUOTA O CONTRIBUTO ASSOCIATIVO

La quota o contributo associativo è intrasmissibile e non è rivalutabile.

Art. 19 – MODIFICHE ALLO STATUTO, SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Le proposte di modifica dello Statuto devono essere presentate all’assemblea da uno degli organi o da almeno un terzo degli associati. Le relative deliberazioni sono approvate dall’assemblea in sede straordinaria.

Per deliberare lo scioglimento e la liquidazione del patrimonio sociale dell’associazione occorre il consenso della maggioranza del Consiglio Direttivo e il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell’Associazione, i beni che residuano dopo l’esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altra associazione con finalità analoghe.

Art. 20 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA

I soci si impegnano a non adire le vie giudiziarie per dirimere le loro eventuali controversie con l’associazione, ma di sottoporle all’insindacabile giudizio di un Collegio Arbitrale composto da tre arbitri, due dei quali nominati dalle parti ed il terzo con funzioni di Presidente dagli arbitri designati.

La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio Arbitrale dovrà comunicare la propria volontà all’altra parte con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data dell’evento originante la controversia indicando il nominativo del proprio arbitro.

L’altra parte dovrà nominare il proprio arbitro entro 20 giorni dal ricevimento della raccomandata di cui sopra.

Art. 21 – NORME DI RINVIO

Per quanto non indicato nel presente Statuto, si fa riferimento al codice civile ed alle leggi vigenti in materia di associazioni e persone giuridiche private.

Roma, 24/03/2018